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C. 19/04/2007
c) Gli ATO suddetti prevedono l'installazione di contatori per ogni singola unità immobiliare e per ogni rete duale eventualmente disponibile
d) Gli enti locali territorialmente competenti adeguano i propri Regolamenti al fine di: I. prevedere per la progettazione e la realizzazione di urbanizzazioni primarie e secondarie e degli edifici, sia pubblici che privati, l'applicazione delle misure di risparmio idrico; II. prevedere l'istallazione di rubinetti dotati di appositi frangigetto o riduttori di flusso che diminuiscono la portata erogata e di WC con scarichi a quantità differenziata; III. prevedere l'installazione di contatori per ogni singola unità immobiliare e per ogni rete duale eventualmente disponibile; IV. prevedere, tra le opere di urbanizzazione, in caso di nuove espansioni e nelle ristrutturazioni urbanistiche, la realizzazione di reti duali di adduzione ai fini dell'utilizzo delle acque meno pregiate, da eseguirsi preliminarmente alla realizzazione degli interventi edilizi; V. prevedere, per le aziende che utilizzano durante il ciclo produttivo un quantitativo ingente di risorse idriche, l'adozione di soluzioni tecnologiche di risparmio, riuso, riciclo e l'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili; VI. prevedere che i nuovi capannoni industriali e le serre siano attrezzate con opportuni sistemi di intercettazione delle acque meteoriche che devono poi essere riutilizzate.
e) Gli enti locali competenti per territorio valutano l'opportunità dell'applicazione di incentivi economici al fine di favorire l'applicazione delle tecniche di risparmio idrico, anche su edifici ed infrastrutture esistenti.
3. Nel rispetto del comma 1 dell'art. 21 del Piano, nuovi allacciamenti idrici al pubblico acquedotto devono essere consentiti solo se rientrano nella capienza attuale dell'acquedotto di riferimento, e cioè senza conseguire aumenti delle risorse naturali immesse nella rete idrica come prescritto dal comma 2 del citato art. 21 ed elencate dalla tabella allegato B. Il rilascio del permesso di costruire o l'attestazione di conformità delle opere edilizie devono essere subordinate all'attestazione da parte del gestore del servizio idrico competente del rispetto della prescrizione di cui al primo periodo del presente comma. Della correttezza di tale attestazione è responsabile l'ente gestore del servizio idrico, il quale dà menzione dell'avvenuto rilascio positivo dell'attestazione nel contratto di fornitura idrica.
4. Nel rispetto dell'art. 29 del Piano, Gli ATO territorialmente competenti, anche di concerto con gli enti locali ed in accordo con l'Autorità di bacino, devono individuare idonee metodologie per la quantificazione dei risparmi idrici conseguibili con gli interventi di risparmio idrico da porre in opera dagli enti competenti e dai soggetti pubblico-privati operanti sul territorio.
5. Gli ATO territorialmente competenti, anche per tramite dei gestori del servizio idrico, e gli enti locali devono comunicare all'Autorità di bacino e al settore competente della Regione Toscana l'entità dei risparmi idrici ottenuti al seguito dell'avvenuta esecuzione degli interventi a ciò finalizzati, determinati secondo la metodologia individuata ai sensi del comma precedente. Tali comunicazioni costituiscono condizione essenziale per l'espressione del parere dell'Autorità di bacino, previsto dall'art. 3 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle nuove concessioni di derivazione di acque pubbliche rilasciate dalle province competenti.
Art. 3 - Ambito territoriale di applicazione del piano (I.V.)
1. (Omissis)
2. (Omissis).
3. I contenuti e le disposizioni del piano si applicano ai territori della Regione, delle province e dei comuni ricompresi all'interno del bacino idrogeologico del lago di Massaciuccoli che utilizzano le risorse idriche provenienti dal bacino stesso, ad oggi individuati nel Comune di Viareggio (LU), nel comune di Massarosa (LU), e nel comune di Vecchiano (PI). I suddetti contenuti e disposizioni si applicano altresì al territorio del parco naturale Migliarino S. Rossore Massaciuccoli ricadente all'interno del bacino idrogeologico del lago di Massaciuccoli.
4. I contenuti e le disposizioni del piano, ove pertinenti, si applicano ai territori della Regione, delle province e dei comuni che, ancorchè non appartenenti al bacino idrogeologico del lago di Massaciuccoli, utilizzino risorse idriche provenienti dal bacino stesso, ad oggi individuati nella regione Toscana, nella provincia di Pisa, nella provincia di Livorno, nel comune di Pisa, nel comune di Livorno e nel parco naturale Migliarino S. Rossore Massaciuccoli.
5. (Omissis).
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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